Pensioni
Informazioni generali
Questa sezione fornisce informazioni sull'elaborazione delle posizioni previdenziali del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e dirigente dell'Ateneo.
Attività dell'U.O. Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti
L'Ufficio di riferimento cura le seguenti attività relative alla gestione dei servizi previdenziali del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e dirigente.
- 01 · Posizione INPSElaborazione delle Posizioni Assicurative INPS del personale dipendente ("ricostruzione carriere") ai fini della sistemazione degli estratti conto contributivi.
- 02 · DichiarazioniPredisposizione delle dichiarazioni contributive INPS, INPS Gestione Dipendenti Pubblici, FONDO PERSEO SIRIO.
- 03 · PraticheAssistenza per ricongiunzione, riscatto, riunione e costituzione delle posizioni assicurative, oltre a trasferimenti da o verso altri Enti.
- 04 · TFR / TFSPredisposizione delle pratiche di Trattamento di Fine Rapporto e Trattamento di Fine Servizio.
- 05 · LiquidazioneLiquidazione e riliquidazione delle indennità di buonuscita e dell'assegno pensionistico, con invio della documentazione per il conferimento delle pensioni.
Prestazioni e servizi previdenziali
Pensione di vecchiaia
L'articolo 1, comma 162, lettera b) e comma 163 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha stabilito che il nuovo limite ordinamentale di età per le Pubbliche Amministrazioni è fissato a 67 anni, abrogando l'art. 2, co. 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 che consentiva alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d'ufficio per il personale che, avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, compiva 65 anni.
Requisiti
Mancato raggiungimento dei 20 anni di contribuzione
Coloro che al compimento dei 67 anni di età non siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione verranno trattenuti in servizio, non oltre il compimento del 71° anno di età, fino al raggiungimento del requisito contributivo di 20 anni.
Se tale requisito non verrà raggiunto entro il compimento del 71° anno di età:
- chi ha versato contributi prima del 31.12.1995 verrà collocato a riposo al compimento del 67° anno di età, senza diritto a pensione;
- chi non ha versato contributi prima del 31.12.1995 verrà trattenuto in servizio fino al compimento del 71° anno di età più gli eventuali incrementi della speranza di vita.
Anticipo per le lavoratrici (sistema contributivo)
Per le lavoratrici il cui trattamento pensionistico sia determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di sedici mesi.
In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui alla tabella A allegata alla L. 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli.
Revisione della speranza di vita
La revisione della speranza di vita avrà attuazione dal 1° gennaio 2027:
Contributi validi per il requisito contributivo
Al requisito anagrafico si aggiunge il requisito contributivo di 20 anni: per raggiungerlo sono validi i contributi lavorativi e quelli versati per:
- riscatti di laurea;
- accrediti gratuiti del servizio militare;
- contribuzione figurativa correlata all'indennità di disoccupazione NASpI e maternità.
Pensione anticipata
È possibile accedere alla pensione anticipata con i seguenti requisiti di anzianità contributiva. L'accesso è subordinato a una finestra mobile di 3 mesi, che non è necessario lavorare.
Requisiti validi fino al 31.12.2026
Servizi valutabili, riscattabili, ricongiungibili
Il dipendente, all'atto dell'assunzione, effettua una dichiarazione dei servizi in cui vanno indicati i servizi prestati presso altri enti pubblici o privati, il servizio militare e i vari titoli di studio.
Servizi o periodi valutabili a domanda
- aServizio non di ruolo svolto presso amministrazioni pubbliche con versamenti all'INPS (computo) o senza versamento (riscatto).
- bServizio prestato presso privati con versamento di contributi all'INPS (ricongiunzione L. 29/79).
- cPeriodi di contribuzione presso le Casse degli Ordini professionali (L. 45/90).
- dPeriodi per il conseguimento di titoli di studio universitario: dal 12.07.97 si possono riscattare, a prescindere dalla qualifica posseduta, il diploma di laurea, il diploma universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca (quest'ultimo se effettuato entro il 31.12.1998).
- ePeriodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da disposizioni di legge o contratti (riscatto): i periodi devono essere successivi al 31.12.1996.
- fPeriodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale (riscatto e/o contribuzione volontaria).
- gPeriodi lavorativi di servizio svolto all'estero (riscatto per servizi resi presso Stati non rientranti nell'Unione Europea; altrimenti totalizzazione se prestati presso i Paesi della CE - Regolamento CE/1606/98).
- hPeriodi di aspettativa per seguire il coniuge che debba prestare servizio all'estero.
- iAstensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, c. 2, del D.Lgs. n. 151 del 2001.
- jAstensione facoltativa per maternità - congedo parentale (art. 35, c. 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001). Il riscatto per i periodi al di fuori del rapporto di lavoro è subordinato al possesso del requisito minimo contributivo di 5 anni.
Termini di presentazione della domanda
Previdenza complementare
Fondo Perseo Sirio
Il Fondo Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica Amministrazione e della Sanità: è destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli EPNE, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, delle Federazioni Sportive, di Sport e Salute, ai Dirigenti e a tutti coloro richiamati nell'Accordo istitutivo.
Per gli aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 si rinvia alla Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026.