Tutela della maternità
Misure di tutela per la maternità e la genitorialità
Disposizioni Generali: Maternità, Congedi Parentali e Malattia Figlio
L'Università degli Studi del Sannio promuove una cultura del lavoro fondata sul rispetto della persona, sulla tutela della salute e sulla valorizzazione del benessere organizzativo. In tale contesto, particolare attenzione è rivolta alla tutela della maternità e della genitorialità, garantendo alle lavoratrici un ambiente di lavoro sicuro e condizioni compatibili con lo stato di gravidanza, puerperio e allattamento, nel pieno rispetto della normativa vigente.
L'Ateneo si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per salvaguardare la salute della lavoratrice e del nascituro, favorendo, ove possibile, la continuità dell'attività lavorativa attraverso l'adeguamento delle mansioni o l'individuazione di attività alternative prive di rischi specifici.
Finalità e Comunicazione
La tutela della maternità rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Università degli Studi del Sannio promuove le pari opportunità, il benessere lavorativo e la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. La valutazione preventiva dei rischi e l'adozione di misure organizzative adeguate consentono di garantire un ambiente di lavoro sicuro durante tutto il periodo della gravidanza e dell'allattamento.
Lo stato di gravidanza deve essere comunicato entro la fine del settimo mese di gestazione. Le gestanti a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti (attività lavorative che comportano manipolazione di materiali radioattivi e/o utilizzo di apparecchiature radiogene) sono obbligate a comunicare il proprio stato di gravidanza non appena accertato.
La lavoratrice che accerta il proprio stato di gravidanza è invitata a comunicarlo tempestivamente al proprio Responsabile della struttura di appartenenza e al Medico Competente dell'Ateneo. La comunicazione anticipata consente di attivare rapidamente le procedure previste e di verificare la compatibilità delle mansioni svolte con lo stato di gravidanza.
Valutazione dei rischi e Astensione Anticipata
Successivamente alla comunicazione, il Medico Competente, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Responsabile della struttura, effettua la valutazione dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta dalla dipendente.
Qualora vengano individuati rischi incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento, l'Università adotta le misure previste dalla normativa vigente, che possono comprendere: modifica temporanea delle condizioni/orario, assegnazione ad altre mansioni o richiesta di interdizione anticipata.
Astensione Anticipata dal Lavoro
L'astensione anticipata dal lavoro da parte della lavoratrice in stato di gravidanza è obbligatoria (art. 17 D.lgs. 26/3/2001, n. 151) nei seguenti casi:
- gravi complicanze della gravidanza;
- condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Il provvedimento è adottato dall'Azienda Sanitaria Locale, su istanza della lavoratrice, per gravi complicanze o forme morbose.
Tipologie di Congedo e Permessi
Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spettante alla lavoratrice in stato di gravidanza per un periodo di 5 mesi che precede e/o segue il parto. La normativa prevede le seguenti modalità alternative:
A) Congedo di maternità ordinario
[2 mesi precedenti la D.P.P. + 3 mesi successivi la data del parto]
Decorre da 2 mesi prima della data presunta del parto (D.P.P.) fino a 3 mesi successivi.
B) Flessibilità del congedo di maternità
[1 mese precedente la D.P.P. + 4 mesi successivi la data del parto]
Possibile a condizione che il medico specialista del SSN e il Medico Competente attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
C) Congedo di maternità post partum
[5 mesi successivi la data del parto]
Facoltà di astenersi nei 5 mesi successivi al parto, alle stesse condizioni mediche dell'opzione B.
Permessi per Esami Prenatali
La lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per accertamenti clinici e visite specialistiche eseguite durante l'orario di lavoro. Comprendono il tempo per raggiungere l'ambulatorio e il rientro. Non esiste un numero massimo.
Rinvio e Sospensione
In caso di ricovero del neonato, la lavoratrice ha diritto di chiedere la sospensione del congedo post-parto, optando per la sospensione una sola volta per ogni figlio, previa certificazione medica di compatibilità con la ripresa lavorativa.
Congedo Obbligatorio
Il padre dipendente può fruire (anche in via non continuativa) di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) dai 2 mesi precedenti la D.P.P. fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Fruibile anche durante il congedo della madre, è interamente retribuito.
Congedo Alternativo
Fruibile in caso di morte, grave infermità, abbandono da parte della madre o affidamento esclusivo al padre. Compete l'intero trattamento economico.
Congedo facoltativo nei primi 14 anni di vita del bambino. Limite individuale di 6 mesi (elevabile a 7 per il padre a certe condizioni) e cumulativo di 10 mesi (elevabile a 11).
- Fruibile continuativamente, frazionatamente o a ore (minimo 1 ora fino all'intero orario, non cumulabile con altri permessi). 6 ore = 1 giorno.
- Preavviso: 5 giorni. In casi gravi, entro le 48 ore precedenti.
- I giorni non lavorativi tra due periodi di congedo sono computati, a meno di rientro in servizio.
Malattia Bambino
Diritto di astenersi per malattie del figlio sotto i 3 anni. Dal 1° gennaio 2026, esteso a 10 giorni non retribuiti all'anno per figli tra i 3 e i 14 anni. Richiede certificato medico SSN e dichiarazione dell'altro genitore.
Riposi Giornalieri (Allattamento)
Nel primo anno di vita: 2 ore al giorno se l'orario è >= 6 ore, 1 ora se < 6 ore. Raddoppiati in caso di parto plurimo. Fruibili dalla madre o, in alternativa e a certe condizioni, dal padre.
Adozioni: Spettano fino a 5 mesi. Per adozioni internazionali, fruibili anche prima dell'ingresso in Italia per la permanenza all'estero.
Affidamento: Fruibile entro 5 mesi dall'affidamento, per un massimo di 3 mesi.
Interruzione di Gravidanza: L'interruzione, spontanea o volontaria (L. 194/1978), è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Documenti, Modulistica e Contatti
Per fruire degli istituti previsti dal D.Lgs. 151/2001, è necessario presentare apposita richiesta utilizzando la modulistica reperibile sui portali dedicati:
- Docenti e Ricercatori: U.O. Docenti e Ricercatori
- Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario: U.O. Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigenti
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico Maternità/Paternità); L. 145/2018; DPR 3/1957; D.Lgs. 81/2008.